IL CASO – Richiesta di esibizione della patente UE – esibizione successiva di un documento attestante la consegna della patente per la conversione – sanzione dell’articolo 180, comma 8

Durante un posto di controllo abbiamo proceduto a contestare ad una conducente di nazionalità tedesca l’art. 180 c. 1 e 7 C.d.S. per aver circolato (pur dichiarando di esserne in possesso) senza avere con se la patente di guida. 27 gg dopo la contestazione la parte ci inviava una dichiarazione da parte di un’agenzia di pratiche auto per la conversione della patente da tedesca ad italiana

4 Aprile 2018
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Durante un posto di controllo abbiamo proceduto a contestare ad una conducente di nazionalità tedesca l’art. 180 c. 1 e 7 C.d.S. per aver circolato (pur dichiarando di esserne in possesso) senza avere con se la patente di guida. 27 gg dopo la contestazione la parte ci inviava una dichiarazione da parte di un’agenzia di pratiche auto per la conversione della patente da tedesca ad italiana poiché la signora risulta residente nel ns. paese da circa 35 anni.

Noi abbiamo proceduto a inviare alla suddetta signora un verbale per la violazione dell’art. 136-bis C.d.S. per aver circolato con patente Ue senza limiti di validità amministrativa senza richiedere la conversione nonostante residente in Italia da più di due anni e un verbale per la violazione all’art. 180 c. 8 per non aver inviato copia del documento richiesto. La signora pagava i primi due verbali ma ha inviato ricorso per quanto riguarda la contestazione della violazione dell’art. 180 c. 8.

A vostro parere il nostro verbale per tale violazione risulta legittimo? Si precisa che la signora ha prodotto solamente la citata dichiarazione di conversione ma non copia della patente tedesca.

 

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