Nello specifico, il conducente di un velocipede che aveva causato un sinistro stradale e sottoposto ad accertamento sanitario su richiesta della polizia giudiziaria ai fini della verifica del
tasso alcolemico, ha sostenuto in giudizio che il
consenso al prelievo ematico debba necessariamente essere richiesto all’interessato dalla polizia giudiziaria e non possa essere richiesto dal medico, che è il soggetto incaricato di effettuare il prelievo. Così come è compito della polizia giudiziaria redigere verbale dell’atto, in mancanza del quale l’accertamento è invalido.
La Cassazione, seguendo l’orientamento condiviso in giurisprudenza, ha ritenuto che il prelievo ematico effettuato dai sanitari, su richiesta della polizia giudiziaria, ai fini della verifica del tasso alcolemico, sia utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall’interessato, purché quest’ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto, e l’eventuale rifiuto risulterà dalla relativa attestazione del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di poteri certificativi, ex art. 357 cod. pen.
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