Violazione al Codice della strada per cure urgenti ad un animale: non è ritenuta causa di esclusione della responsabilità

Vengono accertate violazioni al codice della strada a carico di un veterinario il quale ha poi proposto opposizione ex art. 22 legge n. 689/81, invocando l’esimente di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale”

23 Marzo 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Nella circostanza soccombevano ministero dell’interno e prefettura condannate anche per lite temeraria e, nel merito, il giudice ha ritenuto che “nel concetto di stato di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p. è inclusa ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile, e che un cane (in disparte il rispetto per la sua vita) è sicuramente un bene patrimoniale”.

Gli Ermellini ribaltano il risultato ed accolgono le tesi del Ministero, secondo il quale “il dovere deontologico-professionale di prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale” e, pertanto, nel caso in questione non opera la scriminante dello stato di necessità.

LEGGI LA SENTENZA

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento