Il box destinato a contenere lo strumento di rilevazione non è soggetto a specifica approvazione, se non quando è parte integrante del dispositivo al fine di assicurare il corretto funzionamento dello strumento.
Se la ditta produttrice del rilevatore di velocità, che avanza istanza di approvazione, certifica anche il box di contenimento del dispositivo in quanto necessario a garantire determinati standard di protezione che sono necessari al buon funzionamento del sistema anche il box è parte integrante del procedimento di approvazione.
Nel caso di installazione a bordo strada, deve essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacoli, ancorchè posti al di fuori della carreggiata, e la conseguente opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta.
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