Targa occultata con nastro adesivo

Cassazione penale, 27/2/2018, n. 9013: non integra il reato previsto dall’art. 490 c.p., si deve considerare la particolare tenuità del fatto

6 Aprile 2018
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Il fatto. Un’automobilista aveva completamente nascosto il numero della propria targa con del nastro adesivo per renderla irriconoscibile e al tempo stesso aveva tentato di impedire a un operatore della polizia municipale di effettuare una fotografia della targa così modificata prima che egli riuscisse a togliere la copertura.

Condannato, l’imputato aveva deciso di impugnare la sentenza di appello davanti alla Suprema Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento, in particolare, invocava la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’automobilista, l’illecito era rappresentato dalla condotta di distruzione, soppressione o occultamento della targa di un autoveicolo; questa, infatti,  costituisce una certificazione amministrativa, trattandosi di un documento che attesta la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico, tuttavia, il giudice aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di applicazione della “particolare tenuità del fatto” .
La causa viene quindi rinviata alla Corte territoriale per il riesame della richiesta di assoluzione.

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