Per prima cosa si richiede se tale evenienza di esenzione possa essere applicata, considerato che, rispetto ad altre situazioni, non si tratta di prevedere degli stalli di sosta (rosa) che a parere di chi scrive, non essendo previsti dal codice, non potevano neanche essere realizzati, ma di prevedere l’esenzione per tale categoria di veicoli dal pagamento della tariffa (soluzione forse percorribile), e l’esenzione dalla limitazione oraria per i parcheggi con disco orario.
Il secondo quesito riguarda la possibilità (come del resto accertato essere già in uso in alcune realtà limitrofe) di paragonare tali permessi a quelli a servizio delle persone invalide di cui all’art. 188, prevedendo addirittura che la Polizia Municipale, all’atto del controllo, laddove riscontrasse un uso improprio del tagliando rosa, dovrebbe applicare (!?!) l’art. 188 C.d.S.
Di seguito uno stralcio di una delibera di una città limitrofa già in vigore da alcuni anni: … che il “BOLLINO ROSA” deve essere utilizzato con le stesse modalità del “contrassegno invalidi” di cui all’art. 188 del Codice della Strada e art. 381, del Regolamento di esecuzione. La Polizia Municipale di … deve effettuare controlli, eventuali contravvenzioni per usi impropri del “bollino rosa”, applicando gli importi di cui ai sopracitati articoli del Codice. In caso di abuso del “bollino rosa” (negli stessi casi previsti dal “contrassegno invalidi”) lo stesso può essere definitivamente ritirato dalla Polizia Municipale con le stesse modalità del “contrassegno invalidi”.
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