E’ principio consolidato in giurisprudenza che, in materia di esercizio dei poteri sanzionatori, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità in ordine al provvedere. Infatti, l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Trattandosi di attività doverosa e vincolata, certamente non occorre, per giustificare l’adozione dell’ingiunzione di ripristino, una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione delle norme violate e al riferimento per relationem ai presupposti di fatto contenuti nei verbali accertativi, così come si registra nel caso in esame.
I provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili dovendosi prescindere dagli eventuali rapporti interprivati tra gli autori degli abusi e i proprietari; l’ordine di demolizione è pertanto legittimamente notificato al proprietario catastale dell’area il quale fino a prova contraria è quanto meno corresponsabile dell’abuso (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2747). Tale regola, tesa indubbiamente anche a semplificare gli incombenti istruttori a carico dell’autorità comunale, richiede quale adempimento minimo la puntuale verifica dei dati catastali attuali i quali pur hanno valore meramente indiziario sulla titolarità del diritto di proprietà (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 631).
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