Confisca del veicolo: solo in presenza di dolo

La Cassazione ribadisce che in caso di guida in stato di ebbrezza non esiste quel legame necessario con il veicolo affinchè possa trovare applicazione la confisca dei ciclomotori o motoveicoli prevista dall’art. 213, comma 2-sexies del codice della strada, quando sono “adoperati per commettere un reato”

29 Maggio 2018
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La Cassazione con la sentenza n. 12511/2018 chiarisce che è ammissibile la confisca del mezzo – ciclomotore o motoveicolo – solo qualora il mezzo sia stato adoperato per la commissione di un reato, nell’ambito di una condotta volontaria del reo per il quale il mezzo ha rappresentato un elemento indispensabile per l’attuazione della condotta incriminata.

Secondo la Corte è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies, C.d.S., nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»; la decisione infatti rientra nella discrezionalità del legislatore, che non può essere oggetto di sindacato.

La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo «adoperato per commettere un reato» può essere comminata solo in caso di accertamento del reato da parte del giudice penale ed in presenza di reati dolosi e nei quali sussista una strumentalità tra il mezzo utilizzato ed il reato commesso.

La Corte precisa inoltre che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell’ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione.

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