Targa di prova utilizzata su veicoli già immatricolati e non assicurati – osservazioni

La questione dell’uso e dell’abuso della targa prova è stata più volte affrontata in questo servizio e anche in risposta a un quesito in cui si faceva riferimento alla sentenza del Tribunale di Vicenza del 2016, che aveva già ritenuto irrilevante la presenza di una targa prova su un veicolo immatricolato

31 Maggio 2018
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La questione dell’uso e dell’abuso della targa prova è stata più volte affrontata in questo servizio e anche in risposta a un quesito in cui si faceva riferimento alla sentenza del Tribunale di Vicenza del 2016, che aveva già ritenuto irrilevante la presenza di una targa prova su un veicolo immatricolato. Il Ministero dell’interno [1], rispondendo alla Prefettura di Arezzo che chiedeva chiarimenti su tale aspetto dopo che il giudice di pace aveva accolto un ricorso di un utente sanzionato per la violazione dell’articolo 193, nonostante esponesse la targa prova su un veicolo immatricolato, ribadisce le medesime conclusioni, facendo anche riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. VI   20.11.2013 n. 26074. In verità, gli Ermellini si erano occupati di un veicolo non sottoposto a revisione, che circolava esponendo la targa prova e avevano ritenuto semplicemente e giustamente che “nessuna norma consente di circolare con un autoveicolo non revisionato e potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada, seppure provvisto temporaneamente della targa prova”.

Maggiormente significativa può essere semmai la più recente sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 4/8/2016 n. 16310, richiamata in nota dal Ministero, nella quale, oltre a ribadire che l’esposizione della targa prova non esonera dall’obbligo di revisione il veicolo immatricolato, non dice espressamente che esiste un divieto di utilizzare questa targa su veicoli già immatricolati, ma più correttamente ammette l’uso della targa per le operazioni di prova in deroga all’articolo 78 del codice della strada, cioè quando sono apportate modifiche che comportano l’aggiornamento della carta di circolazione, riferendosi all’articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. 474/2001. Inoltre, in tale sentenza i Giudici danno atto di un parere in senso contrario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2006, nel quale era stato sostenuto che, al contrario, il veicolo non revisionato poteva circolare con targa prova (a quanto è dato di comprendere dalla sentenza).

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[1] Anche per il Ministero dell’Interno “l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem”

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