• fino a 30 posti, devono essere muniti di un estintore da 5 litri a schiuma o da 2 kg a neve carbonica;
• oltre i 30 posti, devono essere muniti di un estintore da 5 litri a schiuma o 2 estintori da 2 kg a neve carbonica.
Estintori equivalenti
Gli estintori sopra specificati possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente, e devono essere approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’interno, con esclusione di quelli che possono sviluppare gas velenosi all’atto dello impiego sui veicoli.
Atteso che il citato d.m. del 1977 non fornisce una tabella di comparazione, il M.I.T., di concerto con il Ministero dell’Interno, ha precisato, con circolare nr. 6575 del 23 marzo 2018, che:
• gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base d’acqua (in cui sono compresi anche gli estintori a schiuma) omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri;
• gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO2), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg.
La loro mancanza o la non conformità alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti, è riconducibile alla sanzione prevista dall’articolo 72 del Codice della Strada.
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