Responsabilità dell’Ente proprietario della strada per danni cagionati da cose in custodia – art. 2051 cod. civ. – sussistenza caso fortuito – onere probatorio a carico della P.A.

La dimostrazione della sussistenza del caso fortuito, al fine di escludere la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., è a carico del custode

25 Giugno 2018
Modifica zoom
100%
La dimostrazione della sussistenza del caso fortuito, al fine di escludere la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., è a carico del custode.

La Suprema Corte cassa la Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto non spetta al motociclista, caduto al suolo per la presenza di materiale vischioso, non visibile e non segnalato, sul manto stradale, l’onere della prova del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia; la sussistenza del caso fortuito che interrompe la dipendenza eziologica deve essere dimostrata dall’Ente proprietario e custode della strada.

CONSULTA LA SENTENZA

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento