D’altronde, spiega il Tribunale, indiretta ed ulteriore conferma dell’autonomia tra i due procedimenti, urbanistico e paesaggistico, la offre il medesimo d.P.R. n. 380 del 2001, laddove all’art. 32, comma 3, prevede che gli interventi effettuati su immobili sottoposti vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette nazionali e regionali, << sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 28 della presente legge.
Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni <<essenziali >>, per tal guisa praticamente rendendo irrilevante anche la distinzione legislativa, seguita della elaborazione giurisprudenziale che, nell’ambito degli interventi previsti e disciplinati dal T.U. dell’Edilizia, distingue le varie tipologie edilizie e categorie concettuali, sia nell’ambito degli interventi di nuova costruzione e che in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente.
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