Il tribunale Amministrativo respingeva il ricorso poiché riteneva congrua l’ordinanza in relazione ai poteri di disciplina dei pubblici esercizi, di somministrazione alimenti e bevande, di attività d’intrattenimento nelle aree pubbliche private nei territori comunali da parte del Sindaco.
A parere del collegio, l’ordinanza sindacale impugnata risulta legittima espressione del potere discrezionale attribuito dall’Ordinamento al Sindaco, nella materia in questione; si fa richiamo al T.U.E.L. (testo unico degli enti locali) dove è espressamente indicato che: “il sindaco. altresì, coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio col fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.
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