Secondo i fatti, il 13 agosto 2007, nel cortile di una casa colonica in Slovenia, una macchina agricola si stava muovendo in retromarcia per immettere il rimorchio che stava trainando all’interno di un fienile. Durante tale manovra, urtava una scala a pioli causando la caduta e le conseguenti lesioni della persona che si trovava sulla stessa.
La persona danneggiata chiedeva il risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo. Il giudice di primo grado respingeva la domanda, così come il giudice d’appello, rilevando che «la polizza di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli copriva i danni causati dall’uso del trattore come mezzo di trasporto, ma non i danni sorti utilizzando il medesimo come macchina di lavoro o da traino».
Successivamente, il Vrhovno sodišče (Corte suprema della Slovenia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “circolazione dei veicoli” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] debba essere interpretata nel senso che essa non comprende le circostanze di specie, in cui l’assicurato della parte convenuta ha fatto cadere il ricorrente da una scala con un trattore munito di rimorchio durante l’ammasso di balle di fieno in un fienile, poiché l’evento non si è verificato in un contesto di circolazione stradale».
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