Sul punto, la terza Sezione della Corte di cassazione ha ricorrentemente affermato che integra il reato previsto dall’art. 256, comma primo, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di materiale inerte derivante dall’attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo lo scarificato essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del citato D.lgs. neppure all’esito della modifica introdotta dall’art. 12 del D.lgs. 3 dicembre 2010, n, 205 (Sez. 3, n. 7374 del 19/01/2012, Aloisio, Rv. 252101).
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