Rilevamento a mezzo autovelox

4 Ottobre 2018
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Sebbene l’art. 4 del DL n. 121/02 conferisca al Prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità non richiedendo che il provvedimento specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, qualora il decreto prefettizio autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox  lungo il lato di una sola carreggiata  diventa, conseguentemente, obbligatorio che l’ente proprietario della strada appronti i necessari adempimenti di garanzia per gli utenti (segnalazione dell’installazione dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia), anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento.

Il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi solo se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.

Pertanto, qualora, come verificatosi nella fattispecie, il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”.

 

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