Il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi solo se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.
Pertanto, qualora, come verificatosi nella fattispecie, il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”.
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