E’
illegittima la contestazione della sanzione amministrativa per eccesso di velocità, se non viene fornita
l’attestazione delle operazioni di taratura dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilievo della velocità di marcia e, solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile.
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