Deve pertanto escludersi l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla diffida tesa ad ottenere la manutenzione ordinaria di una strada anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo neppure sufficiente al fine di configurare un obbligo di provvedere la presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la mancata risposta alle stesse dell’amministrazione.
Nel caso di specie, spiega il Tar, la posizione del ricorrente di gestore di un impianto pubblico di trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU), se rende differenziato il suo interesse nel contesto delle procedure e dei rapporti di diritto pubblico che scaturiscono da tale qualità, non ne differenzia in alcun modo la posizione rispetto a qualunque altro soggetto che sia in via di fatto interessato alla manutenzione da parte del Comune della rete viaria circostante un’area di sua spettanza o ove eventualmente si concentri la sua attività lavorativa o imprenditoriale.
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