I manufatti leggeri in assenza di titolo abilitativo – Procedure operative

22 Ottobre 2018
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L’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, alla lettera e) definisce gli interventi di nuova costruzione come «quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere precedenti (ovvero, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia)», riportando un elenco di interventi che, in ogni caso, non possono mai esulare da tale categoria.

Tra tali interventi, alla lettera e.5),  prevede l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

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