In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell’applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva istallazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/1981, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria. Ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento