Per la configurabilità dell’aggravante prevista dall’art 186 c. 2 bis cds è necessario che vi sia un rapporto di causa-effetto con il sinistro
In caso di sinistro stradale va verificata la sussistenza del nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente provocato dall’imputato, non potendo certamente giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione alcolica del soggetto.
Tuttavia, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., c. 2 bis c.d.s., la Cassazione ritiene che nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti nè i danni alle persone nè i danni alle cose, con la conseguenza che – per affermarne la sussistenza – è sufficiente qualsiasi, purchè significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.
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