In particolare, i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, c.d.s.).
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco stabilire obblighi, divieti e limitazioni per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, comma 4 lett. b) cui rinvia l’art 7, comma 1, lett. a) c.d.s.).
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