Con l’articolo 200 del codice della strada e con l’articolo 14 della legge 689/1981 si apre la parte del procedimento sanzionatorio destinata all’applicazione ed esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria. In contrapposizione con i primi articoli del titolo VI del codice della strada e della sezione I del capo I della legge 689/1981, si tratta di una fase “dinamica”, più propriamente destinata all’illustrazione degli adempimenti procedurali. Anche questa sezione procedimentale può essere ulteriormente suddivisa in due distinte fasi. Nella prima, definita di applicazione della sanzione, si procede all’accertamento della violazione, alla contestazione e/o notificazione del relativo verbale, con la possibilità di estinzione anticipata del procedimento e di pagamento in misura ridotta (anche in forma rateale), alla formalizzazione del diritto di difesa con richiesta di autotutela, ricorso al Prefetto o ricorso al Giudice di Pace. Il procedimento applicativo si chiude o con l’anticipata estinzione del procedimento per “cause naturali e fisiologiche” (per intendersi: pagamento in misura ridotta, anche a rate, o morte del trasgressore) o “patologiche” (dichiarazione di illegittimità del verbale da parte del Prefetto o del Giudice di Pace, intervenuta prescrizione o decadenza, autonoma decisione di autoannullamento dello stesso organo ovvero, in mancanza, si chiude con l’ottenimento di un titolo esecutivo (verbale di contestazione, ordinanza-ingiunzione prefettizia o sentenza del Giudice di Pace) con cui si potrà attivare la seconda fase del procedimento sanzionatorio, ossia quella più propriamente esecutiva, oggetto principale di questo lavoro, con cui si procede all’aggressione del patrimonio del debitore sino alla materiale liquidazione dei suoi beni. Gli articoli in osservazione impongono l’obbligo della contestazione personale della violazione tanto al trasgressore quanto all’obbligato in solido, ma con diverse conseguenze.
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