a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
Per quanto riguarda un particolare tipo di veicolo, cioè i velocipedi, lo stesso articolo 41 del C.d.S. al 6° comma prevede che le luci delle lanterne semaforiche siano a forma di bicicletta colorata su fondo nero, con i medesimi colori previsti per le lanterne veicolari e, per quanto attiene il significato, che lo stesso sia identico a quello contenuto nel precitato 2° comma, cioè che preveda lo stesso comportamento che devono tenere i conducenti degli altri veicoli. Tuttavia, viene specificato che tale prescrizione è limitata «ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile».
Infatti, il 15° comma dell’articolo 41 prevede che «In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.». La prescrizione è ribadita dal 4° comma dell’articolo 163 del regolamento di esecuzione: «Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.».
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