Abusi edilizi, vale la delazione

10 Gennaio 2019
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Sì alla delazione contro gli abusi edilizi

Scatta la sanzione per il proprietario dell’immobile quando si scopre che ha installato manufatti senza autorizzazione. E ciò anche se a segnalare l’irregolarità è una lettera anonima arrivata ai vigili urbani. L’ha scritta un vicino infastidito o soltanto invidioso? Non importa. La denuncia proveniente dallo sconosciuto risulta utilizzabile: rappresenta soltanto un sollecito all’accertamento. La validità dell’accertamento è riconosciuta per analogia in base alle regole applicabili nel procedimento penale. È quanto emerge dalla sentenza 10268/18, pubblicata dalla sezione seconda bis del Tar Lazio.

Giurisprudenza superata

Costa cara la gola profonda al proprietario del terreno: pagherà la sanzione di 1.668 euro notificata dal comune per le opere realizzate in assenza di Dia-Scia ex articolo 2, comma 60, della legge 662/96; l’importo è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato in 834 euro. Risulta ancorata a un orientamento di giurisprudenza penale ormai superato la tesi del privato secondo cui la lettera anonima non potrebbe avviare il procedimento in base a un’applicazione analogica dell’articolo 333, comma terzo cpp.

Attività informale

Il collegio aderisce all’indirizzo più recente secondo cui l’apporto dell’esposto di autore sconosciuto è limitato nella fase della pre-inchiesta, in cui gli investigatori cercano elementi utili per individuare la notizia di reato: in quel momento l’attività compiuta da pm e polizia giudiziaria resta informale e atipica e può attingere a fonti spurie ex articolo 330 cpp. È vero, va escluso che la denuncia non firmata si possa porre a fondamento di intercettazioni telefoniche, perquisizioni e sequestri: si tratta infatti di atti tipici di indagine che presuppongono l’esistenza di indizi di colpevolezza. Ma gli elementi dell’esposto possono stimolare l’attività di iniziativa del pm e della polizia giudiziaria. Altrettanto vale per i vigili urbani che hanno compiuto l’accertamento sulla base della «soffiata».

Al privato non resta che pagare, anche le spese di lite, e guardarsi dai vicini.

DARIO FERRARA

Selezione di articoli tratti dai principali quotidiani nazionali – Servizio in collaborazione con Mimesi srl

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