DEPENALIZZAZIONI
Quanto mi piace questa nuova depenalizzazione della “guida senza patente”! (Pino Napolitano)

1 Febbraio 2016
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Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante: “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67” (GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016; entrata in vigore 06/02/2016), che attua la delega contenuta nella Legge n. 67/2014, viene nuovamente depenalizzata la parte centrale del comma 15 dell’articolo 116 del codice della strada. Rinunciamo, in questa sede, a ripercorrere la lunga e triste vicenda evolutiva che ha riguardato questa norma (nei diversi commi che le hanno dato ospitalità) e corro a descrivere i fatti nuovi:

Codice della Strada
(Testo consolidato fino alla depenalizzazione)

Codice della Strada
(Testo conseguente alla depenalizzazione)

 

Art. 116 comma 15

Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. Nell’ipotesi di reiterazione dell’illecito depenalizzato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

Art. 116 comma 17

Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. identico

Comincio con il dire che mi piace la depenalizzazione della “guida senza patente”, atteso che, la versione “criminale innocua” che è durata fino al gennaio 2016, resta priva di afflittività, quindi di nessuna utilità nelle strategie di contrasto alla insicurezza stradale.
La punizione della condotta di “giuda senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti psico-fisici”, all’alba del Decreto Legislativo di depenalizzazione, porta al solo pagamento di un’ammenda suscettibile di oblazione ex art. 162 c.p., di importo ben inferiore alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla novella; quindi non serve a nulla (se non a pochissimo).

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