TRATTENIMENTI E SPETTACOLI
Il TAR Puglia, con sentenza n. 3171/201521, annulla un provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la cessazione di attività di intrattenimento musicale effettuata da un locale.

29 Gennaio 2016
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Il Tribunale chiarisce che la fattispecie di cui all’ art. 68 Tulps ricorre nel caso in cui lo spettacolo costituisca l’attività primaria esercitata dall’intrattenitore, invece nel caso concreto, l’attività rimane “ancillante e servente” rispetto a quella primaria che resta la somministrazione di bevande.

Vedi il testo della sentenza

 

 

 

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