Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze

24 Aprile 2019
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La Conferenza Unificata, nel corso dell’ultima seduta del 17 aprile 2019 ha approvato l’ Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

• somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali .
• somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate
• strutture ricettive alberghiere
• strutture ricettive all’aria aperta

La scheda anagrafica, approvata nell’Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 maggio 2019 (con le modalità previste dall’articolo 1) .

L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:
– Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento .
– Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 28 agosto 2019 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n . 126 del 2016).

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all’accordo del 4 maggio 2017.

 

Cosulta l’ACCORDO

 

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