Risposta oggettivamente difficile e su cui non vi è affatto coincidenza di opinione né in dottrina né in giurisprudenza, ove per la verità non risultano edite sentenze di contenuto specifico.
In certi casi è la stessa espressa previsione legislativa a stabilire il criterio da seguire. E così, per esempio, è per le ipotesi di violazioni ai divieti di sosta imposti per volontà dell’autorità – che si possono reiterare decorse 24 ore – o imposti direttamente dalla legge – che si reiterano ad ogni giorno solare – oppure, con certi limiti, può farsi ricorso all’articolo 8-bis, comma 4, della legge 689/81 ove, trattando propriamente degli effetti della reiterazione delle violazioni (qui valutata però come speculare della recidiva di natura penale di cui all’articolo 99 c.p.) espressamente si prevede che gli aumenti di sanzione conseguenti alla reiterazione non si applicano laddove le violazioni siano commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La norma, cioè consente di far pensare che violazioni identiche commesse in tempi ravvicinati e con programmazione unitaria possano essere considerate come una singola violazione impedendo la c.d. reiterabilità della contestazione. Si badi comunque bene che la norma citata si riferisce unicamente all’azzeramento delle conseguenze sanzionatorie in caso di reiterazione del comportamento illecito.
Nel campo del diritto penale la questione attiene più propriamente alla individuazione di un criterio discretivo tra unità e pluralità di reati e la sua analisi non è compatibile con gli obiettivi di questo lavoro.
Proviamo perciò a proporre soluzioni concrete che siano di effettivo aiuto alla verbalizzazione su strada, perché per l’operatore la cosa essenziale è sapere se e quando, e soprattutto come perseguire un illecito tuttora esistente.
Nella sostanziale mancanza di indicazioni univoche proviamo a tracciare la sede di una sostenibile linea interpretativa.
E’ ad avviso di chi scrive necessario distinguere tra condotte, omissive od omissive, istantanee, cioè che esauriscano in modo istantaneo l’offesa al bene giuridico protetto attraverso l’incriminazione, e condotte che invece estendano l’offesa all’infinito, cioè, che appaiono equiparabili a violazioni permanenti ovvero istantanee ma con effetto permanente.
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