Limitazioni per la circolazione dei mezzi pesanti – il commento e la tabella riassuntiva

4 Gennaio 2016
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Anche quest’anno è stato approvato il decreto ministeriale che dispone i divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli per trasporto di cose che hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

I divieti e gli orari sono più articolati, a seguito delle modifiche dell’articolo 7 del regolamento del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), come operate con l’articolo 11, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo il quale è stato previsto che nella individuazione dei giorni di divieto in aggiunta a quelli festivi, ferme restando le esigenze di sicurezza stradale, si debba tenere conto delle prevedibili condizioni di traffico e degli effetti che i divieti determinano sull’attività di autotrasporto, nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.

Pertanto, è stata effettuata una diversa valutazione dell’impatto del traffico pesante sulla viabilità extraurbana, considerato che i flussi di traffico risultano oggettivamente diminuiti in conseguenza delle attuali difficoltà economiche che hanno ridimensionato l’attività produttiva e la distribuzione in Italia.

 Ovviamente, la Prefettura dovrà dar seguito al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inerente le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2016, emanando l’apposita ordinanza prevista dall’articolo 6 del Codice della strada.  

Inoltre, come di consueto, con il decreto sono state fornite le direttive che regolano la circolazione dei mezzi pesanti in deroga ai divieti fissati, anche tramite il rilascio di autorizzazioni prefettizie.

La sanzione in caso di violazione del divieto di circolazione, di cui all’ordinanza prefettizia adottata in ottemperanza al decreto in esame, è quella prevista dall’articolo 6, comma 12, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, riassunta come segue.

SANZIONE PECUNIARIA

€ 422,00

Entro 5 giorni : pagamento ridotto del 30% non consentito

Min – Max : da  € 422,00 a € 1.695,00

Metà del massimo:  € 847,50

Doppio del minimo: € 844,00

SANZIONI ACCESSORIE

• Sospensione della patente da 1 a 4 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di inosservanza dell’ordine di non proseguire il viaggio)

• Sospensione della carta di circolazione da 1 a 4 mesi e fermo del veicolo per il periodo della sospensione della carta di circolazione

DESCRIZIONE

Il conducente del veicolo indicato, adibito al trasporto di cose, circolava fuori del centro abitato nel periodo di sospensione della circolazione fissato con ordinanza ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2015 (disposto con ordinanza del Prefetto di Prato numero ….)

Annotazione sul verbale: Viene intimato al conducente di non proseguire la marcia sino al termine del divieto e di lasciare il veicolo in sosta senza creare pericolo e intralcio presso … . Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. La patente e la carta di circolazione sono ritirate.

Allo scadere del divieto di circolazione il conducente è autorizzato a condurre il veicolo, per la via più breve, presso il luogo scelto per la custodia in quanto il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo. Il fermo avrà la stessa durata della sospensione della carta di circolazione disposta dall’UMC.

Si fornisce, come di consueto, uno schema sinottico dei divieti, comprensivo delle deroghe e delle specifiche dei divieti per taluni trasporti particolari.

Schema limitazioni circolazione mezzi pesanti

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