Due gli elementi da cui desumerla: la presenza in un’ex concessionaria di auto, non utilizzata ma di proprietà di terzi, ragione per la quale era stato segnalato per la violazione dell’articolo 633 del Codice penale sull’invasione di terreni ed edifici e l’accattonaggio.
Per il Pm bastava ad integrare il requisito della pericolosità sociale previsto dalla legge, dimostrata anche dalla personalità dell’imputato: viveva con altri connazionali, che avevano precedenti penali, era dedito all’accattonaggio e privo di interessi lavorativi o sociali nel contesto cittadino. E se è vero – sottolinea il Pm – che il foglio di via presuppone una doppia imposizione, l’assenza dell’indicazione di un luogo di ritorno, cosa molto frequente per i senza fissa dimora, non comporta una patologia tale da essere analizzata dal giudice penale, che non deve entrare nel merito di un atto amministrativo.
L’invito alla Cassazione è a restare nella sua competenza, esprimendosi sul reato di mancato rispetto dell’ordine di allontanamento, magari sulla scia di una precedente sentenza (22687/2013) con la quale, in un caso analogo, aveva confermato il reato. Per la Cassazione il ricorso è infondato.
Il foglio di via poggia sul Codice antimafia che lo prevede quando, le persone indicate dall’articolo 1, e dunque dedite alla commissione di reati, siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dal luogo di residenza. I giudici chiariscono che è legittimo da parte del giudice penale disapplicare il provvedimento amministrativo, se la pericolosità sociale è basata su illazioni. Ed è questo il caso.
L’accattonaggio non è un reato, salvo il coinvolgimento di minori o nel caso dei racket dell’elemosina. Né l’assenza di un lavoro può portare a concludere, come ha fatto il questore, che l’unica ragione per frequentare Vicenza, era quella di commettere reati. Per quanto riguarda la nullità dell’ordine, la Cassazione prende le distanze dalla sentenza invocata dal Pm e abbraccia un diverso orientamento, secondo il quale il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la conformità alla legge dell’atto amministrativo. La mancata indicazione del luogo in cui far rientro lo rende non valido.
La conclusione raggiunta è in linea anche con l’articolo 16 della Costituzione, che tutela il diritto alla libera circolazione e di soggiorno, salve le limitazioni per motivi di sanità e sicurezza. I giudici ricordano che il foglio di via deve garantire anche chi lo riceve ed è nel suo interesse che la destinazione sia fissata dalla legge. Altrimenti diventa un bando.
PATRIZIA MACCIOCCHI
Selezione di articoli tratti dai principali quotidiani nazionali – Servizio in collaborazione con Mimesi srl
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