In relazione al reato di abbandono incontrollato delle acque di vegetazione ed al rapporto con l’art. 8 L. n. 574/96, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere (ex multis: Cass., Sez. 3, 27 marzo 2007, n. 21777) che l’ambito di applicazione della disciplina contenuta nella L. n. 574/96 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari) sia necessariamente circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli.
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