LEGGE DI STABILITA’
Ultime novità dalla legge di stabilità dal Senato: inserita una nuova modifica all’articolo 201 del codice della strada

18 Dicembre 2015
Modifica zoom
100%
Saranno possibili gli accertamenti remoti su revisione, sovraccarico e assicurazione mediante appositi apparecchi.
Rafforzati gli strumenti per il controllo e la repressione dell’abusivismo nel trasporto internazionale.
Stop al trasferimento erariale degli indennizzi di maggior usura alle ragioni a statuto speciale.
Regole per i pagamenti elettronici dei parcometri e per la denuncia di cessazione dalla circolazione per esportazione all’estero dei veicoli.

 

Comma 338. A decorrere dall’anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall’articolo  34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall’uso dei mezzi d’opera.

 

Comma 338-bis. All’articolo 201, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

« g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; ».

 

Comma 372-decies. Dopo l’articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:

« ART. 46-ter. — (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali).

— 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.

2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti

norme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

 

Comma 512-ter. Dal 1o luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15[1] del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Comma 548. Al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento

di proprietà del veicolo, all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « del veicolo stesso » sono inserite le seguenti: « per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA ».

 


[1] 1. L’articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, recante «Codice dell’amministrazione  digitale»,  e’  sostituito  dal seguente:

«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche).  –

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono  tenuti  a  far  data  dal  1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti,  a  qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie  dell’informazione  e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a  specificare  nelle  richieste  di  pagamento:

1)   i   codici   IBAN identificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell’imputazione  del versamento in Tesoreria,  di  cui  all’articolo  3  del  decreto  del Ministro dell’economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293, tramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono effettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;

2)  i  codici identificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  di riferimento costituite ai sensi dell’articolo  1,  comma  455,  della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di  carte di debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve l’importo dell’operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento dell’importo  trasferito  al  tesoriere  dell’ente,  registrando   in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo, nonche’ i codici  IBAN  identificativi  dell’utenza  bancaria  ovvero dell’imputazione  del  versamento  in  Tesoreria.  Le  modalita’   di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e  Poste  Italiane  S.p.A. dei fondi connessi alle  operazioni  effettuate  sui  conti  correnti postali intestati a pubbliche  amministrazioni  sono  regolate  dalla convenzione tra il Ministero dell’economia e delle  finanze  e  Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi  dell’articolo  2,  comma  2,  del decreto-legge   l°   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.  L’Agenzia per l’Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del pagamento di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  e  le  modalita’ attraverso le quali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  a disposizione  dell’ente  le  informazioni   relative   al   pagamento medesimo.

 

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento