In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolico nel sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 186, comma 2 lett. b), co. 2-bis e co. 2-sexies C.d.S.
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