Il decreto-legge prevede all’art. 52 gli incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono:
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole “agevolazioni fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “agevolazioni, anche nella forma di contributi,”.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 e’ sostituito con il seguente: “296. Per le finalita’ di cui dell’articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un apposito fondo ed e’ autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1 milione di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni di cui all’articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per l’anno 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento
delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita’ attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.
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