In particolare, nel festival dell’improvvisazione a cui stiamo assistendo (dai dispositivi antiabbandono, ai veicoli elettrici per la micromobilità) si legge in uno degli emendamenti che saranno “nulle” le sanzioni irrogate dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo per i dispositivi antiabbandono, sino alla data di entrata in vigore della proroga.
Ora, che le sanzioni diventino “nulle” lo si potrebbe sentire al bancone di un bar mentre si fa colazione, ma in un testo di legge stupisce anche il meno ortodosso degli operatori del settore.
Comunque, quelli che seguono sono gli emendamenti fino a oggi proposti, tra aumenti del bonus per l’acquisto dei dispositivi, alla proroga dei termini per l’applicazione delle sanzioni, con tanto di “nullità” di quelle irrogate.
All’articolo 52 sostituire le parole: «euro 30» con le seguenti: «euro 60».
52. 12. Caretta, Ciaburro.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «15,1 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro» e sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro»;
b) dopo le parole: «per ciascun dispositivo di allarme acquistato» aggiungere le seguenti: «ovvero della somma di euro 60 per ciascun sistema di ritenuta per bambini, con dispositivo di allarme integrato all’origine, acquistato»;
c) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le risorse del “Fondo per il reddito di cittadinanza” di cui all’articolo 1 comma 255 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.».
52. 13. Osnato, Meloni, Lollobrigida, Bignami, Zucconi.
Al comma 2, dopo le parole: «per ciascun dispositivo di allarme acquistato» aggiungere le seguenti: «ovvero della somma di euro 60 per ciascun sistema di ritenuta per bambini, con dispositivo di allarme integrato all’origine, acquistato».
52. 14. Osnato, Meloni, Lollobrigida, Bignami, Zucconi.
All’articolo 52, comma 2, dopo le parole: «del limite di spesa» aggiungere le seguenti: «e riconoscere il beneficio anche per gli acquisti effettuati dall’entrata in vigore dell’obbligo per dispositivi antiabbandono».
52. 15. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 172, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, per il mancato utilizzo del dispositivo di cui al comma 1-bis del medesimo articolo ovvero per l’utilizzo di un dispositivo non conforme alle specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2-ter. Le sanzioni di cui al comma 2-bis irrogate dal giorno dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 fino al giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e disposizioni sull’applicazione di sanzioni per il mancato uso dei medesimi dispositivi».
52. 16. Bergamini, Sandra Savino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire l’adeguamento a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 172, comma 10, del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a coloro che violino l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi, introdotto dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117, dal 7 novembre 2019, data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, fino al 6 marzo 2020.
52. 17. Gariglio, Madia, Bruno Bossio, Cantini, Giacomelli, Pizzetti, Andrea Romano, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Gebhard, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Braga, Campana, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, Dal Moro, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Fassino, Fiano, Frailis, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Losacco, Lotti, Lorenzin, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Minniti, Morgoni, Nardi, Navarra, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Ubaldo Pagano, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Rossi, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Soverini, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini.
Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:
«Art. 52-bis.
Al fine di consentire ai destinatari di conformarsi alle misure previste previa adeguata informazione sulla entrata in vigore della norma, la violazione dell’obbligo previsto dal comma 1-bis dell’articolo 172 del codice della strada è oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori a far data dal 1° marzo 2020.»
52. 01. Meloni, Lollobrigida, Foti, Osnato, Bignami.
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