Le ultime pronunce in materia di inquinamento atmosferico

3 Dicembre 2019
Modifica zoom
100%

Inquinamento atmosferico – Emissioni in atmosfera – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Rifiuti – Uso dell’energia da fonti rinnovabili – Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico – Cessazione della qualifica di rifiuto – Diritto dell’energia – Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili – Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica – Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Direttiva 2009/28/CE L’articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un’istanza di autorizzazione a sostituire il metano – quale fonte di alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica che genera emissioni in atmosfera – con una sostanza ottenuta dal trattamento chimico di oli vegetali esausti deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell’elenco delle categorie di combustibili ottenuti dalla biomassa autorizzati a tal fine e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di autorizzazione dell’utilizzo di tale sostanza come combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l’utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull’ambiente e sulla salute umana. Corte di Giustizia Ue, Sez. 2^, 24/10/2019 Sentenza C‑212/18
Inquinamento atmosferico – Deposito di vinacce in silobags – Autorizzazione per le emissioni in atmosfera – Impianti e attività in deroga – Art. 272, Dlgs 152/2006 Nell’ambito della disciplina per la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività dettata dal Titolo I della Parte V, Dlgs 152/2006, l’art. 272 disciplina gli impianti e le attività in deroga, prevedendo al comma 1 – tra l’altro – che “non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell’allegato IV alla Parte quinta del presente decreto”. Tale elenco di impianti e attività include, alla lettera m), “Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali”.  Il citato art. 272, comma 1, prevede, inoltre, che ” se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell’elenco della parte I dell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell’elenco, l’autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi “. Ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h), Dlgs 152/2006 per “stabilimento” deve inoltre intendersi “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”; per “impianto”, invece, ai sensi della successiva lett. l), si intende “il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio”. Alla luce della normativa citata, pertanto, sia che il deposito di vinacce in silobags sia considerato un “impianto”, sia che sia considerata una mera attività, questo non è soggetto ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera di cui all’art. 269, Dlgs 152/2006. Tar Umbria, Sez. 1^ – 4 novembre 2019, n. 553
Inquinamento atmosferico – Autorizzazione unica ambientale (Aua) – Definizioni recate dall’art. 268 Dlgs 152/2006 – Modifica sostanziale – Incremento quantitativo o qualitativo delle emissioni in atmosfera – Parametro di riferimento – Effettivo e concreto livello delle emissioni Dal complessivo apprezzamento delle definizioni normative recate dall’art. 268, Dlgs 152/2006, che, in quanto contenute in un provvedimento legislativo, hanno natura imperativa ed inderogabile, si desume che ciò che rileva, ai fini della classificazione come “sostanziale” di una “modifica”, è il potenziale incremento, quantitativo o qualitativo, delle “emissioni in atmosfera” rispetto al precedente assetto produttivo. In altre parole, è “sostanziale” la “modifica” che aumenta, quantitativamente o qualitativamente, l’impatto inquinante (inteso come specificato supra) dello stabilimento rispetto alla situazione pregressa: il riferimento per valutare l’incremento delle emissioni non è costituito dal limite teorico massimo fissato a suo tempo dall’Amministrazione, ma dall’effettivo e concreto livello delle emissioni conseguente all’attuale assetto produttivo dello stabilimento. Consiglio di Stato, Sez. 4^ – 3 settembre 2019, n. 6071
Inquinamento atmosferico – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Inosservanza delle prescrizioni – Art. 278, Dlgs 152/2006 – Criterio di gradualità e progressività – Diffida e assegnazione del termine di adempimento – Indicazione precisa e puntuale delle prescrizioni violate L’articolo 278, Dlgs 152/2006, disciplina i poteri di ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo un criterio di gradualità e di progressività nell’ottica di un bilanciamento tra la tutela dell’ambiente e le esigenze della produzione (Tar Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, sentenza 316/2018). Essi si esercitano all’interno di un complesso procedimento coordinato ed integrato di controllo dell’attività produttiva che viene incardinato con un primo atto formale e necessario che è la diffida con assegnazione di un termine entro il quale le inosservanze alle prescrizioni ambientali devono essere eliminate. La diffida assume valore di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato eventualmente a concludersi, in caso di inottemperanza, con una statuizione sanzionatoria. Essa garantisce la partecipazione procedimentale ed assicura le esigenze del giusto procedimento di cui all’articolo 7, legge 241/1990, ponendo l’interessato nelle condizioni di adempiere alle prescrizioni violate per evitare l’adozione delle più gravi e restrittive misure sospensive o interdittive dell’attività produttiva. A tal fine, oltre all’individuazione di un termine entro il quale adempiere alla regolarizzazione delle prescrizioni che si assumono violate, occorre anche che l’Amministrazione indichi in maniera puntuale e precisa le prescrizioni che si assumono violate e che devono essere adempiute, poiché solo in tal modo si può realizzare il contraddittorio procedimentale. Tar Piemonte, Sez. 1^ – 5 settembre 2019, n. 969
Inquinamento atmosferico – Diritto dell’energia – Impianto di cogenerazione da biomassa olio vegetale con potenza termica di 2,7 MW – Esenzione dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Inconfigurabilità – Art. 272 Dlgs 152/2006 Un impianto di cogenerazione da biomassa olio vegetale con potenza termica di 2,7 MW non può considerarsi esentato dall’autorizzazione alle/ emissioni in atmosfera. L’art. 272, comma 1, prima parte, Dlgs 152/2006, rinvia infatti ad un elenco di attività escluse (parte I dell’Allegato IV alla parte quinta), prevedendo alla lettera bb), i soli  “Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel”.
Inquinamento atmosferico – Diritto dell’energia – Autorizzazione unica ex art. 12 Dlgs 387/2003 –  Autorizzazione alle emissioni rilasciata in un momento successivo – Illegittimità
Lo schema procedimentale ed autorizzatorio ex art. 12 Dlgs 387/2003, non prevede la possibilità che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera intervenga successivamente al rilascio dell’autorizzazione unica. La circostanza che le valutazioni riguardanti le emissioni gassose devono precedere e non seguire l’autorizzazione unica porta ad escludere che, al riguardo, possa operarsi una sorta di sanatoria con effetto ex tunc. Tar Marche, Sez. 1^ – 15 maggio 2019, n. 316
Inquinamento atmosferico – Aua – Modifiche che possano produrre effetti sull’ambiente – Obbligo di comunicazione – Dpr 59/2013 – Valutazione della rilevanza rimessa al soggetto istante – Inconfigurabilità – Ragioni Dalla piana lettura delle disposizione del Dpr 59/2013, emerge chiaramente come vada comunicata, da parte dei soggetti istanti l’Aua, ogni modifica che “possa produrre effetti sull’ambiente” e, dunque, ogni modifica relativa all’utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto. Non rileva, ai fini dell’applicabilità della norma, che la modifica introdotta sia poi ritenuta, a seguito di concreta valutazione espletata dalle Amministrazioni competenti, non influente sull’ambiente, ma solamente il fatto che la stessa, potenzialmente, lo sia. Del resto, lasciare al giudizio del soggetto istante l’Aua la ponderazione circa la rilevanza o meno di modifiche introdotte sarebbe, contrario alla norma, che fa riferimento solo ad una generica possibilità di influenza sull’ambiente di ogni modifica introdotta, influenza che, ai fini della tutela dell’ambiente, va intesa in senso esteso e, cioè, con riferimento ad ogni possibilità di modifica dello stesso; sarebbe inoltre contraria anche alla ratio della norma, che è quella di sottoporre al controllo pubblico tutte le modifiche potenzialmente idonee a “produrre effetti sull’ambiente”, ivi inclusi anche quelli non permanenti, attesa la rilevanza dell’interesse pubblico in gioco (tutela dell’ambiente) che non può essere compresso in alcun modo né demandato ad un sindacato del soggetto istante, ma deve rimanere affidato ad una valutazione delle Autorità pubbliche competenti.
Inquinamento atmosferico – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Art. 278 Dlgs 152/2006 – Prescrizioni contenute nell’autorizzazione – Distinzione tra AIA e AUA, ai fini dell’applicabilità della norma – Esclusione – Fattispecie L’articolo 278 Dlgs 152/2006 non fa alcuna distinzione, ai fini della sua applicabilità, fra Aia ed Aua ma si riferisce, indistintamente, alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; la norma stabilisce espressamente che i provvedimenti sanzionatori, fra cui le diffide, possano essere emessi “in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione” (nella specie, nel processo produttivo della ditta ricorrente, era stato riscontrato l’utilizzo di acido solforico, non menzionato nell’istanza di  Aua; l’amministrazione l’aveva pertanto diffidata ad osservare tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale, senza apportare modifica alcuna al processo lavorativo autorizzato). Tar Puglia, Lecce, Sez. 3^ – 2 aprile 2019, n. 524
Inquinamento elettromagnetico – Stazioni radio base – Limiti di distanze dalle strade – Inapplicabilità – Opere assimilate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria La realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile non deve rispettare i limiti di distanza dalle strade, previsti per le ordinarie costruzioni edilizie, trattandosi di opere assimilate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 86, comma 3, D.Lg.vo n. 295/2003 (cfr. Tar Napoli Sez. VII Sentenze n. 1146/2016 e n. 3443/2007 e Tar Basilicata Sent. n. 124/2010). Tar Basilicata, Sez. 1^ – 27 marzo 2019, n. 321

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento