Nella seduta del 1° dicembre 2019 la Commissione VI Finanze ha approvato uno degli emendamenti per il rinvio dell’applicazione delle sanzioni per chi non fa uso di dispositivi antiabbandono per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni, quando si tratta di veicoli immatricolati in Italia, ovvero anche immatricolati all’estero ma condotti da residenti in Italia. In sostanza si tratta della medesima vacatio che si era ritenuto fosse applicabile con un minimo di ragionamento, senza necessità di alcun ulteriore intervento normativo. Il risultato ottenuto è che chi è stato sanzionato nelle more dell’entrata in vigore della nuova proroga, in assenza di espresse previsioni riparatorie (che peraltro erano state prospettate in un altro emendamento), dovrà ricorrere per cercare di farsi annullare il verbale, basandosi, stando alle motivazioni dell’emendamento, o sull’errore in fatto/diritto, ovvero sulla carenza dell’elemento soggettivo, vuoi per non avere ricevuto una corretta informazione, vuoi per non aver trovato in commercio il dispositivo.
La discussione in Assemblea potrebbe portare ulteriori modifiche.
Di seguito l’emendamento.
« 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell’utenza e l’attuazione da parte dei produttori delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020 ».
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