TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO E TACHIGRAFO – Calcolo del periodo di 24 ore ai fini della fruizione del riposo giornaliero, situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza carta del conducente – Chiarimenti – Note diorientamento nn. 7 e 8 Commissione UE

9 Dicembre 2015
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La Commissione Europea ha emanato due nuove note di orientamento relative alle norme europee in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali con diretto riferimento al Regolamento (CE) n. 561/2006 ed al Regolamento (UE) n. 165/2014.
Le note in questione contengono puntualizzazioni e considerazioni della Commissione in merito ad alcune disposizioni dei suddetti regolamenti, allo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dell’applicazione di tali norme nei singoli Stati membri dell’Unione.
Ai fini del controllo su strada e per l’eventuale applicazione deglia artt. 174 e 179 del Codice della strada, si evidenziano le seguenti note.

Nota orientativa n. 7 – Significato di “arco di 24 ore”
La nota di orientamento concerne il calcolo del periodo di 24 ore, durante il quale il conducente è tenuto a completare il riposo giornaliero (regolare o ridotto).
Il chiarimento si concentra sull’art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del quale “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

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