La proposta pare da un lato risolvere il problema della classificazione dei monopattini elettrici, dall’altro complica ulteriormente la questione della classificazione degli altri veicoli per la micromobilità elettrica, sulla quale i Ministeri non hanno preso una posizione; fatto grave, visto che a mesi di distanza non sono riusciti a fornire indicazioni operative in merito.
Come più volte sostenuto, l’unica via è l’intervento normativo, come infatti si è visto con questo emendamento, ma dovrebbe riguardare tutti gli altri veicoli per la micromobilità.
Questa continua improvvisazione non giova certo a nessuno, per cui sarebbe opportuno ripartire da capo, ammettendo l’errore e disciplinare con chiarezza la circolazione di questi veicoli elettrici, piuttosto che procedere a tentoni.
8.0.31 (testo 5)
Comincini, Conzatti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)
- I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».
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