Il Caso: due cittadine chiedono che il Comune venga condannato al risarcimento dei danni a titolo di
culpa in eligendo e
culpa in vigilando per non aver esperito i dovuti controlli sull’attività della Polizia municipale in relazione al rispetto dei divieti di transito e di sosta in determinate aree del territorio comunale. A supporto della domanda sostengono che, pur essendo titolari di regolare permesso di sosta in zona riservata ai residenti, i posti loro destinati per il parcheggio erano sempre occupati, per cui le stesse si erano viste costrette a parcheggiare in altre zone con divieto, dovendo pagare le conseguenti sanzioni amministrative.
La Suprema Corte afferma che il riconoscimento ai privati di un determinato interesse legittimo, qual è quello di circolare e sostare in zone a traffico limitato, non attribuisce agli stessi – ove il concreto esercizio della prerogativa di cui sono titolari non sia esercitabile – il diritto di agire indiscriminatamente anche in violazione delle normali regole di circolazione. In altri termini, il fatto di trovare occupati gli stalli destinati a parcheggio in aree riservate non attribuisce ai privati rimasti insoddisfatti nelle loro legittime aspettative il diritto di parcheggiare in zone dove c’è il divieto di sosta o di fermata.
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