Come più volte ho avuto modo di sostenere e di evidenziare, sia il decreto MIT 4 giugno 2019 sulla sperimentazione della micromobilità elettrica, sia l’estemporanea trovata dell’articolo 1, comma 75, della legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio), hanno rappresentato la quinta essenza dell’improvvisazione, creando solo confusione ed esponendo gli utenti al rischio di vedersi applicare pesanti sanzioni.
Con il disegno di legge per la conversione del decreto milleproroghe 2020 il legislatore tenta di uscire dall’angolo, anche ascoltando i suggerimenti dati; in primo luogo, anche per giustificare la presenza di queste nuove disposizioni sostanziali all’interno di un decreto milleproroghe, l’articolo 33-bis, che dovrebbe essere aggiunto in sede di conversione, rinvia di un anno la conclusione della sperimentazione della circolazione dei microveicoli elettrici di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2019 (e che, quindi oggi riguarda solo i segway, gli hoverboard e i monowheel, visto che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione sarà regolata dalle nuove disposizioni). Forse è però sfuggito il fatto che procrastinando di un anno solo la conclusione della sperimentazione, questa dovrà comunque essere avviata entro il 27 luglio 2020, anche se la scadenza sarà spostata al 27 luglio 2022 per effetto della nuova data fissata in sede di conversione del decreto milleproroghe.
L’articolo 33-bis del decreto convertito precisa poi che la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale è consentita solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite. Tale ridondanza serve, con ogni probabilità, ad introdurre il successivo regime sanzionatorio che riguarda la circolazione di tali microveicoli se con caratteristiche difformi o al di fuori dei percorsi autorizzati.
I monopattini elettrici
Venendo ai monopattini elettrici, stralciati dalla disciplina del decreto ministeriale 4 giugno 2019, questi continuano ad essere equiparati ai velocipedi come avvenuto dal primo gennaio, ma si specifica che tale equiparazione vale anche se circolano fuori dall’ambito della sperimentazione, fornendo così una sorta di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 75, della Legge di Bilancio. Con lo stralcio dei monopattini elettrici dal decreto 4 giugno 2019 si è reso necessario riscrivere le prescrizioni a cui si deve attenere chi circola con questi veicoli, perlopiù riprese da quelle del decreto stesso.
Pertanto, i monopattini elettrici:
Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate sopra indicate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
Inoltre, i monopattini elettrici
Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni sa 1. a 4. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Per quanto riguarda le norme di comportamento, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica:
Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente elenco è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
Come già detto all’indomani dell’entra in vigore dell’articolo 1, comma 75, della Legge di Bilancio, per i monopattini equiparati ai velocipedi non vi è l’obbligo di assicurazione RCA, come di fatto già avviene per i velocipedi a pedalata assistita.
Noleggio dei monopattini
Viene ripetuto, riprendendo in sostanza quanto già era stato previsto nel decreto 4 giugno 2019, che i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:
a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
Segway, hoverboard, monowheel – sanzioni
Con questa modifica si va opportunamente a colmare il vuoto normativo non risolto né con il decreto 4 giugno 2019, né con la Legge di Bilancio, introducendo un regime sanzionatorio in analogia con quello individuato per i monopattini elettrici. In sostanza, chiunque circola con un Segway, hoverboard, monowheel avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, ovvero fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
Per le norme di comportamento dei Segway, hoverboard, monowheel, continua ad applicarsi il decreto 4 giugno 2019.
Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo non vi è stato l’auspicato intervento legislativo e, quindi, almeno allo stato della proposta di legge e salvo ulteriori interventi, i microveicoli elettrici restano veicoli a motore e, in assenza di diverse previsioni di legge, scontano l’obbligo dell’articoo 193 del codice della strada.
Eppure le soluzioni possibili erano almeno 3:
3) prevedere la medesima esenzione all’interno della proposta di modifica per la conversione del decreto milleproroghe.
Quindi, se non interverrano velocemente su questo problema, ci troveremo ancora ad affrontare la questione dell’assicurazione per i microveicoli elettrici disciplinati dal decreto 4 giugno 2019.
Regime sanzionatorio
Opportunamento la modifica stabilisce che si applicano le disposizioni del titolo VI del codice della strada. La nuova disposizione aggiunge che si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice.
Veicoli atipici
Completa la miniriforma la modifica dell’articolo 59 del codice della strada dove viene aggiunto un comma 2-bis, a stabilire che ci circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800 oltre alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, alla quale consegue in ogni caso la sua distruzione. A me pare che questa ultima novella si ponga in contrasto con quanto previsto dalle nuove disposizioni che regolano la circolazione dei monopattini elettrici e dei dispositivi del decreto 4 giugno 2019, per i quali è prevista una specifica sanzione se non rispettano limiti e carattestiche tecniche stabilite e per i quali la confisca è prevista solo se la potenza supera i 2 kW; con ogni probabilità si può uscire da tale impasse risolvendo la questione con il princpio di specialità e ritenendo che l’articolo 59, comma 2-bis, non si applichi ai monopattini elettrici e agli altri microveicoli elettrici, per i quali prevalgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.
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