Il lettore ritiene si tratti una disattenzione degli autori, non sapendo che, invece, l’argomento è stato approfondito, prima di discostarsi dall’interpretazione di altro autore in un’opera analoga, che supponiamo sia stata presa a riferimento dal collega.
D’altronde, se tutti i prontuari fossero uguali potrebbe essere sintomo di appiattimento o, peggio ancora, di plagio, mentre è indice di serietà professionale non temere il confronto e affrontare seriamente il compito di interpretare le norme e tradurle nelle necessarie indicazioni operative.
Chiaramente nessuno, almeno lo spero, ha la presunzione di essere infallibile, ma quando, dopo aver a lungo ragionato si giunge a una conclusione, non ci si può discostare da questa solo perché qualcuno la pensa diversamente. Posso assicurare che nel prontuario ogni scelta è stata ponderata e ogni soluzione condivisa tra gli autori, giungendo a una sintesi che è il frutto di un lavoro attento. Infatti nel prontuario sono presenti altri casi che si discostano da alcune interpretazioni correnti.
Ciò non toglie che nel prontuario vi possano essere dei refusi o degli errori, ma nel caso in esame, come in altri, si tratta solo di una diversa interpretazione.
Ma veniamo al punto.
Limitiamoci al caso prospettato che interessa i veicoli che non rispettano il rosso semaforico. Pensiamo sia certo che quando il semaforo veicolare proietta luce rossa questo imponga l’arresto dei veicoli (e così sintetizza il comma 2. Ovviamente l’arresto deve avvenire entro certi limiti (non avrebbe senso imporre l’arresto senza specificare il punto entro il quale arrestarsi) e questi sono indicati nell’articolo 41, comma 11.
Vale a dire che durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli “non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”.
Il precetto è quindi chiaro; quanto alla sanzione, la violazione de precetto è punita dall’articolo 146, comma 3, nella parte in cui dispone che “il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ……” e in tal caso, se si tratta di veicolo a motore per la guida del quale è necessaria la patente, trovano applicazione sia la decurtazione dei punti, sia la sospensione della patente in caso di seconda violazione nel biennio.
Appare quindi corretta l’interpretazione che abbiamo proposto nel nostro prontuario, nella consapevolezza che altro autorevole interprete ha concluso diversamente, in una analoga pubblicazione. Ciò non toglie che, con l’onestà intellettuale che ci distingue e che speriamo sia apprezzata, la segnalazione del lettore sia stata attentamente valutata, ma dobbiamo confermare la nostra interpretazione, che ci pare corretta.
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