ACCESSO ZTL – Circolazione in ZTL con veicolo reimmatricolato ma con autorizzazione relativa alla vecchia targa: quale sanzione applicare? (M. Massavelli)

4 Novembre 2015
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE DELLA STRADA
Articolo 7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
… omissis…
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
…omissis….

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 ad Euro 169,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.

Articolo 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
…omissis…

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.004,00 ad Euro 8.017,00.
…omissis….
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti, deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 102
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

1 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2 Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall’art. 93.
3 Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4 I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93.
5 Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, comma 1, l’intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6 L’intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o anche di una sola distruzione delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00.
7 Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 ad Euro 169,00.

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

Corte di Cassazione Civile sez. VI 7 ottobre 2015 n. 20143

IL CASO OPERATIVO

Tizio, titolare di autorizzazione per il transito in ZTL per il proprio veicolo, smarrisce la targa del veicolo e ottiene la reimmatricolazione con un nuovo numero di targa.
Se circola in ZTL con il veicolo ritargato, ma con l’autorizzazione relativa alla targa precedente, ma relativa al medesimo veicolo, deve essere sanzionato?

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