Si tratta della sospensione dei termini prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto “Cura Italia”),
In particolare viene evidenziato che tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giungo 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.
Per i procedimenti di competenza per le libertà civili e l’immigrazione, la sospensione dei termini riguarda:
- Rilascio nulla osta al lavoro stagionale
- Rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari)
- Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
- Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare
- Permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
- Cittadinanza per matrimonio e per residenza
- Attestazione di apolidia
- Erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo
- Termini previsti relativi ai colloqui da effettuarsi presso i nuclei operativi per le tossicodipendenze (Not)
- Recupero degli alimenti all’estero a favore dei figli dei genitori di nazionalità diversa
- Trasmissione dei propri bilanci da parte degli enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED
- Personalità giuridica degli Enti ecclesiastici
- Consiglio di amministrazione e del presidente delle Fabbricerie
- Personalità giuridica Enti di culto
- Approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico
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