Premessa
L’atteso preannunciato decreto in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato come decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020. Entra in vigore il 26 marzo 2020.
L’art. 4 del decreto, che riguarda le “Sanzioni e i controlli”, dispone che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, precisando che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo e nei casi in cui la violazione riguardi un’attività o esercizio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura degli stessi.
Depenalizzazione
L’art. 4 del decreto rimodula il procedimento sanzionatorio operando una depenalizzazione delle fattispecie di violazioni alle norme di rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, ad eccezione della sola violazione commessa dal soggetto in quarantena che viene sanzionata ai sensi dell’art. 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie che prevede, con le modifiche attuate dal decreto in esame, l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Per tutte le restanti fattispecie di violazione, il nuovo impianto sanzionatorio prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ed eventuali sanzioni accessorie, instaurando procedimenti amministrativi che si differenziano in ragione delle diverse autorità che hanno emesso il provvedimento che risulta violato.
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