DPCM 10 aprile 2020. Covid – 19. Differimento al 3 maggio 2020 delle misure di contenimento. Il testo unico delle misure emergenziali, ma anche nuovi problemi sul giorno in cui cessa la sospensione dei termini per il pagamento in misura ridotta, per le notificazioni, per la proposizione dei ricorsi e per lo svolgimento delle attività difensive

Il Governo ha prorogato fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da Covid–19, modificando leggermente alcuni divieti

15 Aprile 2020
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Premessa

Con DPCM 10 aprile 2020 il Governo ha prorogato fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da Covid – 19, modificando leggermente alcuni divieti, ampliando parzialmente la gamma di alcune attività commerciali e produttive autorizzate all’apertura e precisando con maggiore dettaglio gli obblighi per coloro che fanno ingresso, rientro o transitano in Italia, nonché per le navi da crociera.

Sono state sostanzialmente riprodotte nel nuovo DPCM tutte le misure emergenziali fino ad oggi adottate con i DPCM  8, 9,1 1, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020.

Pertanto fino al 13 aprile 2020 si applicano le disposizioni dei precedenti DPCM, mentre dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020 si fa applicazione del nuovo DPCM 10 aprile 2020 che, come detto, contiene l’elenco pressoché completo di tutte le misure di contenimento adottate da organi governativi, comprese le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della Salute che, per quanto non espressamente richiamate tra quelle assorbite dal nuovo provvedimento, contengono precetti completamente riprodotti nel nuovo DPCM.

In questa ottica l’articolo 8, comma 2, del DPCM 10 aprile 2020 espressamente precisa che dal 14 aprile 2020 (data di efficacia del DPCM 10 aprile 2020) cessano di produrre effetti tutti i DPCM sopra richiamati.

Continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni adottate dalle Regioni e dai Comuni.

Il nuovo DPCM, in questo senso, semplifica l’opera di individuazione dei divieti, raggruppati negli articoli 1 e 2 e negli allegati 1, 2 e 3, solo parzialmente modificati rispetto ai precedenti.

È quindi necessario procedere nel seguito della presente circolare alla illustrazione dei divieti che più di altri si prestano ad attività di controllo di competenza della Polizia Municipale. Si tratta, per lo più, di divieti già noti per i precedenti provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo.

 

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