La giurisprudenza amministrativa sulle ordinanze sindacali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle ordinanze sindacali che introducono restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali: l’analisi per punti del nostro esperto

22 Aprile 2020
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La giurisprudenza in questi giorni è particolarmente sollecitata in ordine alla legittimità di alcune ordinanze emesse dai sindaci per far fronte all’emergenza Covid-19.

Tre provvedimenti meritano di essere segnalati.

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle ordinanze sindacali che introducono restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali

Con decreto n. 2028 del 17 aprile 2020, emesso dal Presidente del Consiglio di Stato, Sez. III, è stato respinto il ricorso avverso il decreto del TAR Sardegna n. 122 del 7 aprile 2020, con il quale il giudice amministrativo aveva affermato la legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale erano state introdotte restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini quale misura di contenimento connessa all’emergenza Coronavirus. La medesima ordinanza imponeva l’obbligo di indossare all’interno degli esercizi commerciali strumenti di protezione (guanti e mascherine). Il Consiglio di Stato, con il decreto n. 2028/2020, ribadisce, come già affermato dal Consiglio di Stato (cfr. decr. n. 1553/2020), che la priorità nazionale dell’interesse generale alla rigorosa prevenzione anti-Covid19, “non consenta di ritenere irragionevolmente compressi, per il periodo della emergenza, diritti, pur rilevanti e fondamentali, dei privati istanti in relazione ad esigenze (quali le modalità di approvvigionamento alimentare, come nel caso di specie) che ovviamente possono essere regolate quanto ai tempi e criteri, nell’interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale”.
Sulla base di tale argomentazione il Consiglio di Stato ritiene che non vada sospeso il decreto monocratico del giudice di primo grado, con il quale è stata respinta l’istanza di sospensione dell’ordinanza sindacale che ha disposto, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni alle uscite per fare acquisti di generi alimentari, non essendo incise posizioni di interesse o diritto degli appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale.

 

 

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