I vocabolari più accreditati individuano i congiunti come parenti, consanguinei e, in assenza di una specifica definizione legale si dovrebbe fare riferimento al significato letterale, oppure, in una norma, di solito, quando manca una definizione giuridica, la si integra nelle definizioni descrivendola nella parte inziale, cioè nei primi articoli, con la premessa che tanto si intende ai fini dell’applicazione di tale norma.
Una definizione giuridica la si ritrova in più parti del codice penale, spesso nella nozione limitata ai “prossimi congiunti” che, ad esempio, ai sensi dell’articolo 307 sono, agli effetti della legge penale, gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: sempre ai sensi della citata norma ai fini della legge penale nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
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