ALTERAZIONE DI STRADA ADIBITA AL PUBBLICO TRANSITO – Quando vi è l’alterazione dello stato dei luoghi di una strada (pubblica o privata) adibita al pubblico transito, il Comune deve senza alcuna esitazione emanare il provvedimento di autotutela iuris pubblici, e conseguentemente darvi esecuzione.
In tal caso può omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 – Consiglio di Stato, 23 settembre 2015
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